Art. 1

In vigore dal 20 feb 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari il 18 aprile 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-07;964#art-1

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