Titolo VII

Art. 35

Previsione delle spese - Riparto

In vigore dal 6 giu 1973
Entro il 15 marzo di ogni anno i commissari del Governo delle regioni o le autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le proposte dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali concernenti le previsioni delle spese di cui all'art. 53 della legge, distinte per ciascuna voce e corredate da note illustrative e specchi dimostrativi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad accreditare ai commissari del Governo ed alle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta le somme occorrenti a ciascun tribunale amministrativo regionale, anche mediante aperture di credito, salvo quanto disposto dall', lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, per la regione Friuli-Venezia Giulia.
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