Titolo VII

Art. 31

Biblioteca

In vigore dal 6 giu 1973
Presso le sedi dei tribunali amministrativi regionali e presso le, sezioni staccate è costituita, alle dirette dipendenze del Presidente, la biblioteca. Un magistrato, designato dal presidente, sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente stesso i libri da acquistarsi. L'impiegato addetto alla biblioteca tiene l'inventario dei libri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-31

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