Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro TERZO›Titolo I›Capo V
Art. 151
Acquisto di titoli del debito pubblico. Depositi volontari
In vigore dal 1 set 1999
Acquisto di titoli del debito pubblico
Depositi volontari
A richiesta dei titolari dei libretti, gli uffici postali, con il solo rimborso delle spese, provvedono, mediante prelievo delle somme iscritte sul libretto, all'acquisto di titoli del debito pubblico o al deposito volontario presso la Cassa depositi e prestiti.
29a
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-151