Codice postale e delle telecomunicazioniLibro TERZOTitolo ICapo V

Art. 149

Intestazione dei libretti postali nominativi

In vigore dal 1 set 1999
I libretti nominativi debbono contenere tutte le indicazioni necessarie per la identificazione del titolare; se intestati a persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono recare anche quella della data e del luogo di nascita. È ammessa l'intestazione di un libretto a più persone anche con facoltà all'uno o all'altro intestatario di ottenere rimborsi. All'intestazione può aggiungersi la dichiarazione di un rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso. I libretti possono essere rilasciati a persone minori, anche senza alcuna dichiarazione di rappresentanza. 29a

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-149

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