RegolamentoCapo II

Art. 4

Definizione

In vigore dal 23 ago 1973
Si intende per caffè torrefatto il prodotto ottenuto dalla torrefazione del "caffè crudo - rispondente alle prescrizioni del precedente capo e delle tabelle allegate A e B.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;470#art-r-4

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