Regolamento›Capo II
Art. 4
Definizione
In vigore dal 23 ago 1973
Si intende per caffè torrefatto il prodotto ottenuto dalla torrefazione del "caffè crudo - rispondente alle prescrizioni del precedente capo e delle tabelle allegate A e B.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;470#art-r-4