RegolamentoCapo I

Art. 2

Frammenti di chicco ed impurità vegetali

In vigore dal 23 ago 1973
Si intende per "frammento di chicco" la parte di chicco di peso inferiore ad un terzo della media ponderale di cento chicchi della stessa specie. Si intendono per "impurità vegetali" i semi diversi da quelli delle specie di coffea e le parti di pianta in genere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;470#art-r-2

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