Art. 11

Abrogato
In vigore dal 23 feb 2003
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N.309 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 febbraio 1973 LEONE ANDREOTTI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 19. - CARUSO

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;50#art-11

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