Art. 11
AbrogatoIn vigore dal 23 feb 2003
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2002, N.309
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 19. - CARUSO
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;50#art-11