Art. 10

In vigore dal 15 apr 1973
L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte previste nei precedenti articoli non limita il godimento di alcun diritto politico spettante al cittadino secondo le norme in vigore. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano, per la tenuta e la revisione delle liste elettorali comprese quelle aggiunte, le disposizioni contenute nel testo unico 20 marzo 1967, n. 223.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;50#art-10

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