Titolo I

Art. 15

In vigore dal 15 apr 1973
L'emanazione delle leggi regionali e provinciali avviene con la seguente formula: "Regione Trentino-Alto Adige (rispettivamente: Provincia di........). "Il Consiglio regionale (rispettivamente: il Consiglio provinciale di.......) ha approvato e il Presidente della giunta regionale (rispettivamente: provinciale) promulga". Al testo della legge segue la formula "La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione (rispettivamente: della provincia)". Al testo dei regolamenti regionali e provinciali segue la formula: "Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;49#art-15

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