Titolo I

Art. 10

In vigore dal 15 apr 1973
Nei casi in cui sia prevista l'intesa o la partecipazione di organi regionali o provinciali alle decisioni di organi governativi, l'iniziativa è assunta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, quando si tratti di partecipazione al Consiglio dei Ministri, o dal Ministro competente negli altri casi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;49#art-10

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