Art. 3
In vigore dal 16 gen 1973
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dalle date indicate nei precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 72 - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-27;888#art-3