Art. 3

In vigore dal 16 gen 1973
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dalle date indicate nei precedenti articoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 72 - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-27;888#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo