Art. 1

In vigore dal 16 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766; Visti i trattati che istituiscono la Comunità economica dell'energia atomica e la Comunità economica europea, approvati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, approvato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni; Visti gli atti emanati dagli organi delle Comunità europee e, in particolare: il regolamento (C.E.E.) n. 492/71, del Consiglio, del 1 marzo 1971, relativo alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta e all'adozione di disposizioni per la sua applicazione; i regolamenti (C.E.E.) n. 1308/71, n. 1309/71, numero 1310/71, n. 1311/71, n. 1312/71, n. 1313/71 e numero 1314/71, del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativi alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo; le decisioni 71/232/C.E.C.A., 71/233/C.E.C.A., del 21 giugno 1971, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della C.E.C.A., riuniti in sede di Consiglio, relative alla concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo; il regolamento (C.E.E.) n. 1232/71, del Consiglio, del 7 giugno 1971, recante conclusione di un accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Turchia; il regolamento (C.E.E.) n. 1841/71, del Consiglio, del 26 luglio 1971, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia; il regolamento (C.E.E.) n. 2313/71, del Consiglio, del 29 ottobre 1971, relativo alla sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabile ai vini originari dell'Algeria e provenienti da tale Paese, prorogato con Regolamento (C.E.E.) numero 1567/72, del Consiglio, del 20 luglio 1972; il regolamento (C.E.E.) n. 2793/71, del Consiglio, del 20 dicembre 1971, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia; i regolamenti (C.E.E.) n. 2794/71, n. 2795/71, numero 2796/71, n. 2797/71, n. 2798/71, n. 2799/71 e numero 2800/71, del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativi alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo; le decisioni 71/403/C.E.C.A. e 71/404/C.E.C.A., del 20 dicembre 1971, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della C.E.C.A., riuniti in sede di Consiglio, relative alla concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo; il regolamento (C.E.E.) n. 1/72, del Consiglio, del 20 dicembre 1971, che modifica il regolamento (C.E.E.) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune; la decisione 72/1/C.E.C.A., del 20 dicembre 1971, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della C.E.C.A., riuniti in sede di Consiglio, relativa alla nomenclatura e alle aliquote dei dazi convenzionali di taluni prodotti; i regolamenti (C.E.E.) n. 1346/72 e n. 1347/72, del Consiglio, del 27 giugno 1972, che modificano il regolamento (C.E.E.) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune; il regolamento (C.E.E.) n. 1568/72, del Consiglio, del 20 luglio 1972, relativo alla conclusione di un accordo che proroga l'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Turchia; il regolamento (C.E.E.) n. 2046/72, del Consiglio, del 25 settembre 1972, che reca conclusione di un accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria e che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione; la decisione 72/333/C.E.C.A., del 20 luglio 1972, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della C.E.C.A., riuniti in sede di Consiglio, che istituisce preferenze tariffarie per i prodotti riguardanti tale Comunità e originari dell'Austria; la direttiva 71/235/C.E.E., del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali e nelle zone franche; la seconda direttiva 72/230/C.E.E., del Consiglio, del 12 giugno 1972, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori; Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 802, che proroga la delega al Governo, prevista dall' della legge 1 febbraio 1965, n. 13, ad apportare modificazioni alla detta tariffa dei dazi doganali d'importazione; Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, confermata a norma dell' della legge 19 ottobre 1970, n. 802; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . La tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, ed i relativi allegati nonché le relative disposizioni preliminari, sono modificati come indicato nelle tabelle A, B, C, e relativi allegati, e D, annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per le finanze. Le decorrenze delle modificazioni di cui alle predette tabelle A e C e relativi allegati ed il periodo di validità, per quelle aventi efficacia temporanea, sono quelli stabiliti per ciascuna modificazione nelle tabelle medesime e relativi allegati. Le modificazioni di cui alla predetta tabella B e relativi allegati decorrono dal 1 gennaio 1972, salvo che sia altrimenti disposto nella tabella medesima e relativi allegati. La modificazione di cui al punto 1) della predetta tabella D decorre dal 1 gennaio 1973 e le modificazioni di cui ai punti 2) e 3) della tabella medesima decorrono dal 1 luglio 1972.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-27;888#art-1

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