Art. 3
In vigore dal 10 mar 1973
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1972
LEONE
TANASSI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 104. - VALENTINI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-27;1004#art-3