Art. 2
In vigore dal 10 mar 1973
Il Ministro per la difesa stabilirà per ogni Arma, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-27;1004#art-2