Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 229

Esercitazioni all'uso delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio

In vigore dal 8 ago 1973
1. Su tutte le navi devono essere eseguite esercitazioni generali e particolari finché l'equipaggio raggiunga un efficiente grado di preparazione tanto nella manovra tecnica delle imbarcazioni e zattere di salvataggio quanto nella conoscenza dei doveri per tutti i casi di prevedibile emergenza. 2. Ogni esercitazione generale deve essere preceduta dai prescritti segnali previsti dall'. 3. Gruppi diversi di imbarcazioni di salvataggio devono essere usati a turno nel corso di esercitazioni successive e tutte le imbarcazioni devono essere messe fuori ed ammainate in mare almeno una volta ogni quattro mesi. Le esercitazioni devono essere fatte in modo che l'equipaggio comprenda pienamente e prenda pratica dei doveri che deve compiere, incluse le istruzioni sul maneggio e sulla manovra delle zattere di salvataggio, quando vi sono. 4. Sulle navi da passeggeri tutte le lance di salvataggio devono essere messe fuori almeno una volta nel viaggio di andata ed una volta nel viaggio di ritorno, controllando il buon funzionamento dei vari apparati. Quando ciò non sia possibile nei porti capolinea o di scalo per esigenze commerciali o per la brevità delle soste, dette esercitazioni devono avvenire in navigazione nel luogo e nel tempo ritenuti più favorevoli. 5. Per le navi da passeggeri impiegate in viaggi di durata complessiva non superiore ad un mese, l'esercitazione di messa fuori delle imbarcazioni può essere limitata ad una sola durante l'intero viaggio di andata e ritorno. 6. Nelle esercitazioni deve essere oggetto di speciale cura da parte del comando il controllo della capacità di ogni componente dell'equipaggio di mettere in mare con la massima sollecitudine possibile tutte le imbarcazioni e le zattere di salvataggio, specialmente per quanto riguarda la successione delle relative operazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-229

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