Art. 4

In vigore dal 14 apr 1973
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1972 LEONE SCALFARO - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 3. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-30;1118#art-4

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