Art. 2

In vigore dal 14 apr 1973
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Economia e politica industriale" in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-30;1118#art-2

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