Art. 1

In vigore dal 13 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 12. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: Economia aziendale; Tecnica professionale; Economia e tecnica della pubblicità; Teoria dello sviluppo economico; Economia dei paesi in via di sviluppo; Diritto bancario; Diritto delle assicurazioni; Scienza delle finanze; Statistica aziendale; Storia dell'agricoltura; Storia dell'industria; Tecnologia dei cicli produttivi; Lingua russa. Art. 20. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere vengono aggiunti i seguenti: Linguistica generale; Storia della lingua spagnola. Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "Terapia fisica e riabilitazione" e "Microscopia elettronica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 115. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-30;1009#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo