Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 12. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Economia aziendale;
Tecnica professionale;
Economia e tecnica della pubblicità;
Teoria dello sviluppo economico;
Economia dei paesi in via di sviluppo;
Diritto bancario;
Diritto delle assicurazioni;
Scienza delle finanze;
Statistica aziendale;
Storia dell'agricoltura;
Storia dell'industria;
Tecnologia dei cicli produttivi;
Lingua russa.
Art. 20. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere vengono aggiunti i seguenti:
Linguistica generale;
Storia della lingua spagnola.
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "Terapia fisica e riabilitazione" e "Microscopia elettronica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 115. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-30;1009#art-1