Art. 3
In vigore dal 12 nov 1972
Gli uffici imposta sul valore aggiunto sono classificati tra gli uffici di prima categoria per il periodo corrente fino al 31 dicembre 1974; per i periodi successivi, la classificazione avrà luogo con le modalità di cui all'art. 161 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;645#art-3