Art. 2
In vigore dal 17 feb 1985
Gli uffici di cui all'articolo precedente assumono la denominazione di "Ufficio imposta sul valore aggiunto" e sono ordinati in reparti amministrativi, secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, n. 691; presso i medesimi è istituito il servizio autonomo di cassa, previsto dalla legge 15 maggio 1954, n. 270, al quale sono destinati funzionari del ruolo istituito con tale legge.
I due uffici IVA aventi sede nella stessa provincia assumeranno, rispettivamente, la denominazione di "Primo ufficio imposta sul valore aggiunto" e di "Secondo ufficio imposta sul valore aggiunto" e saranno diretti da primi dirigenti. Presso uno dei due uffici potrà non essere istituito o potrà essere soppresso il servizio autonomo di cassa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;645#art-2