Titolo VIII
Art. 42
AbrogatoIn vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR -
VALSECCHI -
MALAGODI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 14. - CARUSO
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-42