Titolo VIII

Art. 42

Abrogato
In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972 LEONE ANDREOTTI - RUMOR - VALSECCHI - MALAGODI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 14. - CARUSO

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-42

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