Titolo VI
Art. 37
Termini di decadenza - Rimborsi.
In vigore dal 1 apr 1998
L'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.
La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.
Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:
a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.
La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso è comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-37