Titolo VI

Art. 37

Termini di decadenza - Rimborsi.

In vigore dal 1 apr 1998
L'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso. La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale. Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti: a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari; b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo. La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso è comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-37

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