Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti.
In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10
Note all'articolo
Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, ha confermato (con l'art. 101, comma 2, lettera c)) l'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente articolo a decorrere dall'1/1/2027.