ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10
Titolo SECONDOArt. 38 quater AbrogatoSgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea.In vigore dal 1 gen 2027Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10Storico versioni· 8 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-38-quater