Titolo QUARTO
Art. 64
Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione
In vigore dal 31 dic 1980
Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell' e ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale.
Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-64