Titolo QUARTO

Art. 60

Pagamento delle imposte accertate

In vigore dal 27 mar 2025
L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica. IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all', quarto comma. Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-60

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