Titolo QUARTO
Art. 54 ter
Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia.
In vigore dal 30 giu 2021
1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all', commi 6 e 9, e di cui all'.1, commi 10 e 14, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione..., nonché la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa.
2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell' e di cui al comma 10 dell'.1 non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
3. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all', comma 5, all', comma 3-bis, e all'.1, commi 8 e 9, l'Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015".
- Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-54-ter