ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10
Titolo PRIMOArt. 17 ter AbrogatoOperazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societàIn vigore dal 1 gen 2027Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10Storico versioni· 5 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-17-ter