Art. 2

In vigore dal 17 dic 1972
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di cui, all'articolo precedente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 ottobre 1972 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 13. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-13;770#art-2

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