Art. 2
2 / 2In vigore dal 17 dic 1972
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di cui, all'articolo precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 13. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-13;770#art-2