Capo IV
Art. 7
In vigore dal 9 feb 2008
La copia integrale od originale del foglio matricolare sarà rilasciata solo su richiesta dell'autorità giudiziaria, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e, con la procedura di cui al successivo , su richiesta di organi della pubblica amministrazione.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-11;795#art-7