Capo III
Art. 3
In vigore dal 9 feb 2008
Il nuovo documento sarà redatto in duplice esemplare, il primo dei quali verrà custodito dai comandi di zona o comandi equiparati, il secondo dai comandi di legione o equiparati.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-11;795#art-3