Art. 2
In vigore dal 14 ott 1973
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:
congegnatore meccanico, (triennale);
tornitore meccanico (triennale);
2. Scuola professionale per l'industria elettrica con sezioni per:
elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale);
montatore e riparatore i apparecchi radio e televisivi (triennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1226#art-2