Art. 1
In vigore dal 14 ott 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva, il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
Considerato che dal 1° ottobre 1970 è stato avviato il funzionamento in Osimo di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato;
Considerato che non è stato possibile perfezionare il decreto presidenziale istitutivo dell'istituto medesimo, a suo tempo predisposto, entro i termini per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento già in atto dell'istituto professionale sopra menzionato, con relativo organico, a decorrere dal 1 ottobre 1970;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1970 è istituita in Osimo (Ancona) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1226#art-1