Regolamento rilascio licenza abilitazione arte ausiliaria professioni sanitarie

Art. 24

In vigore dal 3 mar 1973
In seguito al risultato favorevole degli esami, l'istituto rilascia la licenza di cui agli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie. Per il rilascio delle licenze da servire a tutti gli effetti di legge per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, l'interessato deve versare sul conto corrente postale dell'istituto la tassa di licenza stabilita dalle norme vigenti in materia e deve esibire la bolletta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1264, nella misura stabilita dal decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, che approva il testo unico delle tasse in materia di concessioni governative e precisamente come stabilito dal titolo XVI, tabella numero progressivo 210 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 maggio 1953). L'elenco nominativo di coloro che hanno superato l'esame finale e hanno ottenuto la licenza è trasmesso al prefetto della provincia insieme con un esemplare del verbale di esame, per essere inviato al Ministero della sanità. Copia dell'elenco e del verbale sarà inviata per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione, tramite il provveditorato agli studi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-16;979#art-rrl-24

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