Art. 1

In vigore dal 3 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico industriale "E. Fermi" di Perugia, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico; Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalità d'esame; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'istituto tecnico industriale "E. Fermi" di Perugia, è autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto e firmati, d'ordine nostro, dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 settembre 1972 LEONE GASPARI - SCALFARO Visto il Guardasigilli: Gonnella Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 74. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-16;979#art-rd-1

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