Art. 2

In vigore dal 1 dic 1972
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 settembre 1972 LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 51. - CARUSO
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