Art. 1
In vigore dal 1 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, che ha istituito il fondo di assistenza per i finanzieri;
Vista la legge 6 ottobre 1967, n. 942, concernente modificazioni alla legge suddetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, recante approvazione dello statuto del fondo di assistenza per i finanzieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 932, concernente modificazioni allo statuto suddetto;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche allo statuto del fondo di assistenza per i finanzieri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, è aggiunto il seguente comma:
"L'indennità non può essere inferiore a quella corrisposta nell'anno precedente, nè può avere un incremento superiore al 15%".
Dopo l'art. 27 dello stesso decreto è inserito il seguente art. 27-bis:
"Le eventuali disponibilità accertate sul conto "indennità di buonuscita" affluiranno a fine esercizio, nella misura che sarà stabilita nel mese di dicembre di ogni anno dal consiglio di amministrazione, in apposito fondo dal quale saranno prelevate le somme occorrenti per integrare l'indennità di buonuscita quando risulti in misura inferiore a quella corrisposta nell'anno precedente".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-12;696#art-1