Art. 1

In vigore dal 27 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, recante modifiche all'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in base al quale il contributo straordinario dello Stato, destinato a ridurre l'onere contributivo degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo, è stato elevato da lire 5.000 milioni a lire 10.000 milioni; Visto l'art. 22, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo sostituito dall'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che fissa, per l'anno 1971, in lire 2.000 milioni la annualità del contributo straordinario dello Stato in favore dei pescherecci operanti nel Mediterraneo; Considerato che l'aliquota contributiva a carico degli armatori e dei marittimi dei pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo deve essere determinata con la forma e le modalità previste dal secondo comma dell'art. 7 della legge n. 658, tenendo conto del concorso finanziario dello Stato; Udito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale di previdenza marinara, emesso l'8 ottobre 1971, secondo il quale il contributo finanziario dello Stato stabilito, per il 1971, a favore degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo comporta una riduzione dell'onere contributivo globale nella misura del 22,50 per cento delle retribuzioni imponibili previste dalla tabella GM.2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, in relazione al genere della nave e alla qualifica rivestita a bordo dal marittimo; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . L'onere contributivo globale previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo è ridotto, per l'anno 1971, del 22,50 per cento delle retribuzioni fissate dalla tabella GM.2 allegata alla legge stessa, in relazione al genere della nave e alla qualifica rivestita a bordo dal marittimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-09;1058#art-1

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