Art. 2

In vigore dal 27 mar 1973
Per effetto della riduzione prevista dall' del presente decreto, gli armatori ed i marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo sono, per l'anno 1971, esonerati dal versamento del contributo integrativo del 6 per cento di competenza della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara e tenuti al versamento del contributo dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'art. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con una riduzione di 16,50 punti del coefficiente di commisurazione del contributo stesso, fermo restando il criterio di ripartizione di tale residuo carico contributivo, fra armatori e marittimi, secondo le norme generali relative alla contribuzione di competenza del predetto fondo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 settembre 1972 LEONE Coppo - LUPIS - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 48. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-09;1058#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo