Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo II

Art. 46

In vigore dal 5 dic 1972
Il Consiglio regionale può delegare alla giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo