Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo II
Art. 46
In vigore dal 5 dic 1972
Il Consiglio regionale può delegare alla giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-46