Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo II

Art. 44

In vigore dal 5 dic 1972
La giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale; 3) l'amministrazione del patrimonio della regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale; 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni; 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.
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