Art. 3
In vigore dal 5 dic 1972
Fino a quando la regione non abbia provveduto a termini del terzo comma del precedente , hanno efficacia le norme di cui agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI - NATALI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 41. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-22;669#art-3