Art. 2

In vigore dal 5 dic 1972
Al funzionamento dei predetti uffici, l'amministrazione regionale provvede con personale proprio. A tal fine il personale dello Stato, in servizio presso gli stessi uffici di cui al primo comma dell', alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere, a domanda, trasferito nei ruoli regionali. La regione provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-22;669#art-2

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