Art. 2
In vigore dal 23 nov 1972
Le competenze previste nell'articolo precedente per gli esperti nelle discipline amministrative delle commissioni di controllo suddette e quelle di carattere accessorio al trattamento economico eventualmente spettanti agli altri componenti ed al segretario delle commissioni stesse, nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il personale statale, sono liquidate dal Commissario del Governo.
Gli eventuali compensi previsti dall'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, sono attribuiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 131. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-22;626#art-2