Art. 1

In vigore dal 23 nov 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Agli esperti nelle discipline amministrative membri della commissione di controllo sull'Amministrazione regionale, di cui alla lettera d) del secondo comma dello art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire 20 mila per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute. È inoltre corrisposto, ove spetti, il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di direttore generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-22;626#art-1

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