Art. 1
In vigore dal 21 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26
febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento recante la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 10 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - GASPARI -
GONELLA - NATALI -
FERRI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 70. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-10;967#art-1