Art. 1

In vigore dal 21 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: È approvato l'unito regolamento recante la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 10 agosto 1972 LEONE ANDREOTTI - GASPARI - GONELLA - NATALI - FERRI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 70. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-10;967#art-1

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