Art. 1
In vigore dal 31 ott 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Archeologia delle province romane;
Epigrafia greca;
Epigrafia latina;
Storia degli studi classici;
Topografia dell'Italia antica;
Fonetica;
Letteratura delle tradizioni popolari;
Lingua e letteratura rumena;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia del cinema;
Storia della critica d'arte;
Storia dell'urbanistica e dell'architettura;
Storia della scienza e della tecnica:
Storia delle dottrine politiche;
Storia del diritto italiano;
Storia delle istituzioni politiche e sociali;
Storia della navigazione;
Storia della storiografia;
Storia dell'Africa nera;
Storia dei Paesi del vicino oriente;
Storia dell'India e dell'estremo oriente;
Storia dell'Africa islamica;
Storia del nord-America;
Storia del sud-America;
Storia del cristianesimo.
Art. 29. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Filosofia della storia;
Filosofia delle religioni;
Filosofia del linguaggio;
Filosofia del diritto;
Logica;
Storia della filosofia morale;
Filosofia della politica;
Antropologia culturale.
Nello stesso articolo l'insegnamento di antropologia è soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 agosto 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 110. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-01;585#art-1